DICHIARAZIONE DI INTENTO 2015
09 Jan 2015


Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo.

Le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione.
La comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata, dal 1.01.2015, dall’esportatore abituale e non più dal fornitore. Inoltre, mentre fino al 31.12.2014 la comunicazione era un adempimento da gestire a posteriori rispetto all’effettuazione delle operazioni, dal 1.01.2015 in assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è tenuto a emettere fattura con l’applicazione dell’IVA;
nel caso di fatturazione in regime di non imponibilità in un momento antecedente alla verifica, infatti, il fornitore può essere assoggettato alla sanzione per un importo tra il 100% e il 200% dell’IVA non addebitata.
Fino all’11.02.2015 gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11.02.2015, vige l’obbligo, a partire dal 12.02.2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
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